I meccanismi della decisione nell’Ue

Le decisioni all’interno del “pilastro comunitario” dell’Ue (i due altri “pilastri”, “politica estera e di sicurezza comune” e “giustizia e interni” seguono altre procedure) sono il risultato di un equilibrio complesso tra due logiche, ciascuna delle quali si incarna in istituzioni:

- la logica intergovernativa, vale a dire quella dei compromessi tra gli interessi degli Stati, incarnata dal Consiglio d’Europa e dal Consiglio dell’Unione europea (o Consiglio dei ministri);

- la logica comunitaria o sovranazionale, vale a dire quella di un interesse “europeo”, presuntamente indipendente da quello di ciascuno Stato, incarnato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dalla Corte di giustizia delle comunità europee.

- Il Consiglio d’Europa (o Vertice europeo) creato nel 1974 – dunque ben dopo il trattato di Roma del 1957 – riunisce i capi di stato e di governo dei Quindici. Di fatto, il solo capo di stato è il presidente della repubblica francese, e la delegazione francese, in periodi di coabitazione, comprende anche il primo ministro. Il Consiglio d’Europa si riunisce almeno due volte l’anno, di fatto quattro (due volte per ogni presidenza di turno dell’Unione che dura sei mesi). Così, sotto la presidenza francese del secondo semestre 2000, ci saranno due Consigli: quello di Biarritz e quello di Nizza. Il Consiglio d’Europa dà i maggiori impulsi e definisce gli orientamenti generali dell’Unione, che saranno messi in pratica dalla Commissione, dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento. Il Consiglio d’Europa di Lisbona (marzo 2000) ha dato all’unanimità, con l’avallo del primo ministro francese, un gran colpo d’acceleratore a tutte le politiche di “liberalizzazione”.

- La Commissione europea è attualmente composta da 20 commissari: due per ogni “grande” Stato (Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito) e uno per ciascuno dei 10 “piccoli” Stati. Il presidente della Commissione (attualmente Romano Prodi) è designato per cinque anni dal Consiglio d’Europa, e i 19 altri commissari, egualmente per cinque anni, in una consultazione tra gli Stati e il presidente della Commissione. Una volta designato, un commissario è tenuto a non rappresentare più gli interessi dello Stato da cui proviene, ma un interesse “superiore” europeo. Nei fatti, la filosofia condivisa da tutti i commissari è il liberismo, ideologia comune ai differenti trattati: quello di Roma (1957), l’Atto unico (1986), quello di Maastricht (1992), quello di Amsterdam (1997) e prossimamente quello di Nizza. I due commissari francesi sono il Rpr (partito della destra, ndt.) Michel Barnier e il “socialista” Pascal Lamy. La Commissione ha il monopolio della proposta di atti legislativi comunitari (regolamenti, direttive e decisioni); è la “guardiana dei trattati, e l’organo d’esecuzione delle politiche comunitarie (per esempio la politica agricola e la politica commerciale) e degli atti legislativi comunitari. Il monopolio delle proposte le dà di fatto poteri considerevoli: è sui suoi testi, e solamente su di essi, che i ministri deliberano. Inoltre, la Commissione dispone di poteri propri sulla questione della concorrenza, ciò che le permette di intervenire, senza far riferimento agli Stati, in una quantità di settori.

- Il Consiglio dell’Unione europea (o Consiglio dei ministri) è composto da una rappresentante per ciascuno degli Stati membri. Secondo il campo di cui si discute, il Consiglio raggruppa i ministri incaricati degli esteri, delle finanze, dell’ambiente, dell’industria, ecc. Il Consiglio è l’organo legislativo dell’Ue: è esso, giustapposizione degli esecutivi dei Quindici, che adotta gli atti legislativi comunitari in tutti i campi (ad eccezuione della concorrenza), sulla base delle proposte della Commissione. Il Consiglio rende le sue decisioni secondo tre differenti modalità, previste caso per caso dai trattati: maggioranza semplice (per le questioni di procedura), unanimità o maggioranza qualificata.

- Il Parlamento europeo comprende attualmente 626 deputati, eletti lo stesso giorno per 5 anni a suffragio universale in ciascuno dei 15 Stati. I suoi gruppi politici sono costituiti per affinità ideologica, e sono dunque tutti plurinazionali. Il Parlamento non ha le prerogative di un parlamento nazionale: non dispone né del diritto d’iniziativa (monopolizzato dalla Commissione) né del potere di decisioni legislative. Nel migliore dei casi, e in un numero limitato di campi, divide quest’ultimo con il Consiglio dell’Unione europea (processo detto “di co-decisione”). Negli altri casi, prevalgono le procedure dette “di consultazione” o “di cooperazione”.

- A ogni nuovo trattato, il Parlamento ha acquisito poteri supplementari: attualmente è esso a designare il presidente della Commissione, può revocare quest’ultimo con una mozione di censura, vota il bilancio e controlla la sua applicazione. La sua “approvazione conforme” è richiesta per gli accordi internazionali e per l’adesione di nuovi membri all’Ue.

- La Corte di giustizia delle comunità europee, che ha sede a Lussemburgo, è composta da 15 giudici e 9 avvocati generali. Assicura il rispetto del diritto comunitario e, attraverso la sua giurisprudenza, l’interpretazione dei trattati. I suoi decreti, obbligatori ed esecutivi in ciascuno dei paesi membri, sono essenzialmente fondati sul principio della concorrenza, base dei differenti trattati.

 

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